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	<title>Il Foglio del Consiglio</title>
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		<item>
		<title>Costituisce infedele patrocinio il consigliare al proprio assistito di presentare una dichiarazione dei redditi infedele (Cass., Sez. VI, 20 Febbraio 2012, n. 6703)</title>
		<link>http://www.ilfogliodelconsiglio.it/giurisprudenza/6703-2012/</link>
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		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giacomo.passigli</dc:creator>
				<category><![CDATA[infedele]]></category>
		<category><![CDATA[infedele patrocinio]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinio]]></category>

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		<description><![CDATA[Essendo stato ritenuto provato che il consiglio di presentare una dichiarazione dei redditi basata su &#8230; <a href="http://www.ilfogliodelconsiglio.it/giurisprudenza/6703-2012/">[leggi]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Essendo stato ritenuto provato che il consiglio di presentare una dichiarazione dei redditi basata su operazioni inesistenti, per non risultare essa troppo difforme da quelle analoghe precedenti, fosse stato dato dal legale al proprio assistito, imputato di bancarotta fraudolenta e frode fiscale, la Corte di Cassazione ha statuito rientrare detto comportamento quale violazione del dovere di correttezza previsto dall&#39;art. 36 del Codice Deontologico Forense.&nbsp;Conseguentemente viene rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di infedele patrocinio.&nbsp;La Corte infatti motiva la propria decisione sostenendo che l&#39;obbligo dell&#39;avvocato di difendere gli interessi della parte assistita, deve necessariamente incontrare il limite dell&#39;osservanza della legge (come prevede anche l&#39;art. 36 cit.). In questo caso il consiglio dato dall&#39;Avvocato al proprio assistito espone quest&#39;ultimo alla commissione del reato di cui all&#39;art. 2 D. Lgs. 74/2000, essendo irrilevante ed inidoneo ad escludere la penale rilevanza il consenso del suo cliente, espresso con la sottoscrizione della dichiarazione.</p>
<div style="text-align: right">a cura di Giacomo Passigli&nbsp;</div>
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		</item>
		<item>
		<title>La semplice comunicazione all’Ordine della mancanza di serietà dell’avvocato non integra i reati di ingiuria e diffamazione nei confronti dell&#8217;ex difensore (Cass., Sez. V Pen., 25 gennaio 2012, n. 3188)</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro.iandelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incarico professionale e procura]]></category>
		<category><![CDATA[procedura penale]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la sentenza in rassegna la Suprema Corte chiarisce che non &#232; punibile per i &#8230; <a href="http://www.ilfogliodelconsiglio.it/giurisprudenza/3188-2012/">[leggi]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Con la sentenza in rassegna la Suprema Corte chiarisce che non &egrave; punibile per i reati di cui agli artt. 598 e 599 c.p., in quanto assistita dall&#39;esercizio del diritto di critica, la condotta del cliente che, in una missiva indirizzata al Consiglio dell&#39;Ordine e ad altro avvocato, definisce inadeguata l&#39;attivit&agrave; professionale svolta dal precedente difensore, cui ha nel frattempo revocato il mandato, e sproporzionata la richiesta degli onorari da questi avanzata rispetto all&#39;incarico svolto nell&#39;arco di una sola settimana e senza che sia stata celebrata alcuna udienza, lamentando al contempo la mancata restituzione della documentazione di causa, a condizione che il contenuto della missiva medesima renda evidente l&#39;intento di dare spiegazione della revoca del mandato precedentemente conferito, anche laddove lo stesso sia esplicitato in termini aspri. Infatti, l&#39;affermazione della penale responsabilit&agrave; dell&#39;imputato richiede il superamento, nell&#39;esercizio del diritto, del limite della continenza, condizione, questa, non ricorrente nel caso in cui le espressioni adoperate, pur se connotate da indubbia perentoriet&agrave; e durezza, non si risolvano in alcun passaggio in attacchi alla persona del legale primo destinatario ed alle sue capacit&agrave; professionali in generale.</p>
<p style="text-align: right">a&nbsp;cura di Alessandro Iandelli</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Se l&#8217;avvocato rinuncia al mandato ma non alla domiciliazione, l&#8217;imputato non è irreperibile (Cass., Sez. II Pen., 21 marzo 2012, n. 10940)</title>
		<link>http://www.ilfogliodelconsiglio.it/giurisprudenza/10940-2012/</link>
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		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea.decapua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[elezione domicilio]]></category>
		<category><![CDATA[rinuncia al mandato]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;elezione di&#160;domicilio presso lo studio dell&#8217;avvocato, a meno che essa non sia stata espressamente revocata, &#8230; <a href="http://www.ilfogliodelconsiglio.it/giurisprudenza/10940-2012/">[leggi]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify">L&rsquo;elezione di&nbsp;domicilio presso lo studio dell&rsquo;avvocato, a meno che essa non sia stata espressamente revocata, mantiene la propria efficacia anche nel caso in cui il difensore abbia rinunciato al mandato; pertanto, finch&egrave; permane l&#39;elezione di domicilio, l&#39;imputato non pu&ograve; essere considerato irreperibile.&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify">Ne consegue che, qualora il decreto che dispone il giudizio (cos&igrave; come l&#39;avviso&nbsp;che dispone la chiusura delle indagini) non sia stato notificato presso lo studio dell&rsquo;avvocato che, pur avendo rinunciato al mandato,&nbsp;non abbia&nbsp;dichiarato contestualmente di non voler pi&ugrave; ricoprire la veste di domiciliatario, la relativa notificazione deve ritenersi affetta da nullit&agrave;.</div>
<div style="text-align: right">&nbsp;</div>
<div style="text-align: right">a cura di Andrea De Capua</div>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Sul termine di prescrizione dei contributi dovuti in favore della Cassa Nazionale Forense (Cass., Sez. VI, Ord., 14 marzo 2012, n. 4107)</title>
		<link>http://www.ilfogliodelconsiglio.it/giurisprudenza/4107-2012/</link>
		<comments>http://www.ilfogliodelconsiglio.it/giurisprudenza/4107-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisa.martorana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previdenza e assistenza professionale]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[cassa forense]]></category>
		<category><![CDATA[decorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[prescrizione]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione statuisce il principio secondo il quale &#8230; <a href="http://www.ilfogliodelconsiglio.it/giurisprudenza/4107-2012/">[leggi]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione statuisce il principio secondo il quale la prescrizione per la riscossione dei contributi da parte della Cassa Forense decorre dalla trasmissione dei dati da parte del professionista e non da quando l&#39;ente ha scoperto i maggiori introiti, in quanto prevedere il diverso termine in cui la Cassa viene a conoscenza dei maggiori redditi, introdurrebbe nell&#39;ordinamento un indubbio margine di arbitrio sui tempi dei controlli con violazione del principio di certezza. Si evidenzia in particolare che la L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell&#39;obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi soltanto al primo caso l&#39;ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine &egrave; da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all&#39;anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione. Pertanto, l&#39;infedelt&agrave; della comunicazione effettuata dai professionisti non pu&ograve; determinare lo spostamento del termine iniziale di decorrenza della prescrizione dalla data di conoscenza dell&rsquo;effettivo imponibile.</p>
<div style="text-align: right; background: white">a&nbsp;cura di Elisa Martorana</div>
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		</item>
		<item>
		<title>Difensore d&#8217;ufficio: la liquidazione degli onorari da parte del giudice deve comprendere il compenso relativo alla procedura di recupero del credito (Cass., Sez. VI, Ord., 20 dicembre 2011, n. 27854)</title>
		<link>http://www.ilfogliodelconsiglio.it/giurisprudenza/27854-2011/</link>
		<comments>http://www.ilfogliodelconsiglio.it/giurisprudenza/27854-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziella Sarno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti e Onorari professionali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrocinio a spese dello Stato]]></category>
		<category><![CDATA[compenso]]></category>
		<category><![CDATA[difese d'ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[liquidazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Il difensore d&#8217;ufficio, il quale abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione del &#8230; <a href="http://www.ilfogliodelconsiglio.it/giurisprudenza/27854-2011/">[leggi]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Il difensore d&rsquo;ufficio, il quale abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione del suo onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione da parte del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116, D.P.R. n. 115 del 2002. <br />
	E&rsquo; quanto statuito con la pronuncia in commento dalla Corte di Cassazione, che, aderendo all&rsquo;orientamento giurisprudenziale&nbsp;maggioritario, chiarisce che il principio enunciato &egrave; coerente con la lettera dell&rsquo;art. 116 citato, il quale espressamente subordina la possibilit&agrave; per il difensore d&rsquo;ufficio di vedersi riconosciuto il compenso dallo Stato all&rsquo;infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito.</p>
<p style="text-align: right">a cura di Graziella Sarno</p>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Per l&#8217;emissione del decreto ingiuntivo con cui far valere il credito professionale il foro facoltativo è quello del domicilio del debitore (Cass., Sez. VI, Ord., 12 ottobre 2011, n. 21000)</title>
		<link>http://www.ilfogliodelconsiglio.it/giurisprudenza/21000-2011/</link>
		<comments>http://www.ilfogliodelconsiglio.it/giurisprudenza/21000-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia.ammannati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti e Onorari professionali]]></category>
		<category><![CDATA[compensi professionali]]></category>
		<category><![CDATA[competenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Il caso affrontato &#232; quello di una societ&#224; che propone istanza di regolamento di competenza &#8230; <a href="http://www.ilfogliodelconsiglio.it/giurisprudenza/21000-2011/">[leggi]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Il caso affrontato &egrave; quello di una societ&agrave; che propone istanza di regolamento di competenza avverso la pronuncia non definitiva con la quale il tribunale del luogo di domicilio del legale dichiarava la propria competenza a decidere sull&rsquo;opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del citato legale per il pagamento dell&rsquo;opera di patrocinio svolta in favore della societ&agrave; medesima. <br />
	La societ&agrave;, sull&rsquo;assunto che non pu&ograve; ritenersi liquido ed esigibile il credito per competenze professionali non specificatamente determinate ma rimesse alle tariffe che prevedono un minimo ed un massimo, asseriva non essere applicabile &ndash; come invece ritenuto dal tribunale &ndash; l&rsquo;art. 1182 c.c., comma 3 che individua nel domicilio del creditore il luogo di adempimento dell&rsquo;obbligazione ed essere invece applicabile l&rsquo;art. 1182 c.c., comma 4.<br />
	La societ&agrave; pertanto contestava la ritenuta competenza.<br />
	La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul punto si &egrave; dimostrata concorde con la tesi difensiva della societ&agrave; affermando che costituisce obbligazione pecuniaria soltanto il debito che sia sorto originariamente come tale, avente ad oggetto cio&egrave; fin dalla sua costituzione la prestazione di una determinata somma di denaro ed il cui ammontare sia quindi gi&agrave; fissato al momento in cui l&rsquo;obbligazione sia venuta in essere.<br />
	Ne deriva, continua la Corte, che costituisce obbligazione pecuniaria, da adempiere, ai sensi dell&rsquo;art. 1182 c.c. comma 3, al domicilio del creditore al tempo della scadenza, l&rsquo;obbligazione scaturente da titolo negoziale o giudiziale in cui questo ne abbia stabilito la misura e la scadenza.<br />
	Qualora invece tale determinazione non sia stata eseguita ab origine dal titolo, l&rsquo;obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore ai sensi dell&rsquo;art. 1182 c.c. comma 4, e ci&ograve; per il motivo che la stessa risulta carente dei requisiti della liquidit&agrave; e della esigibilit&agrave;.<br />
	Continua la Suprema Corte affermando che il fondamento della norma che fissa al domicilio del creditore l&rsquo;adempimento delle obbligazioni che hanno per oggetto somme liquide ed esigibili sta nel fatto che il debitore &egrave; in grado di sapere con certezza, fin dal momento in cui l&rsquo;obbligazione &egrave; venuta in essere, non solo se la prestazione &egrave; dovuta, ma anche il termine del pagamento ed il suo ammontare con la conseguenza che negli altri casi riprende la regola generale che stabilisce il principio che l&rsquo;obbligazione deve considerarsi querable, cio&egrave; domandata al debitore, presso il di lui domicilio.<br />
	Dal momento che l&rsquo;ammontare e la scadenza del&rsquo;obbligazione avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali non sono determinati di norma dalla convenzione con la quale sia stato conferito l&rsquo;incarico, ma possono essere stabiliti solo successivamente alla stregua dell&rsquo;attivit&agrave; posta in essere concretamente dal professionista, dopo cio&egrave; che questa sia stata prestata, la relativa obbligazione non costituisce obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile ai sensi dell&rsquo;art. 1182 c.c comma 3 e non deve essere eseguita al domicilio del creditore, ma a quello del debitore.<br />
	Ne consegue che nel caso di specie per l&rsquo;emissione del decreto ingiuntivo non &egrave; competente il foro del creditore, non trattandosi di obbligazione liquida ed esigibile.<br />
	La Suprema Corte di Cassazione afferma cos&igrave; il seguente principio di diritto &ldquo;Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, &egrave; un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; perci&ograve; il foro facoltativo del luogo ove eseguirsi l&rsquo;obbligazione (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell&rsquo;ultimo comma dell&rsquo;art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo&rdquo;.<br />
	&nbsp;</p>
<p style="text-align: right">a&nbsp;cura di Silvia Ammannati</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Condanna del querelante alla refusione delle spese di costituzione e difesa: necessità che la domanda venga posta innanzi al Giudice del procedimento penale (Cass., Sez. III, 8 febbraio 2012, n. 1748)</title>
		<link>http://www.ilfogliodelconsiglio.it/giurisprudenza/1748-2012/</link>
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		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteo.cavallini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti e Onorari professionali]]></category>
		<category><![CDATA[Procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[liquidazione]]></category>
		<category><![CDATA[onorari]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento onorari]]></category>

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		<description><![CDATA[La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento fa salvo e condivide il seguente &#8230; <a href="http://www.ilfogliodelconsiglio.it/giurisprudenza/1748-2012/">[leggi]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento fa salvo e condivide il seguente principio di diritto formulato nella decisione impugnata: per la liquidazione delle spese sostenute in giudizio &egrave; sempre e solo competente il giudice che conosce e/o ha conosciuto della controversia. La Suprema Corte specifica inoltre che nell&rsquo;ambito del giudizio penale conclusosi con l&rsquo;assoluzione del querelato, la condanna alle spese dei querelanti deve essere chiesta ed &egrave; dunque obbligatoria solo quando sia stata domandata dal querelato poi assolto. Nel caso in cui manchi tale domanda, deve ritenersi che il giudice penale &ndash; con apprezzamento insindacabile &#8211; abbia ritenuto di non fare uso del potere conferitogli dall&rsquo;art. 427 c.p.p. in riferimento all&rsquo;art. 542 c.p.p. ed abbia dunque ritenuto prevalente il criterio di ordine generale. Non sono nemmeno invocabili, in difetto di specifica domanda sulle spese proposta ai sensi dell&rsquo;art. 427 c.p.p., le disposizioni contenute negli artt. 535 e 542 c.p.p. Nel caso di specie la ricorrente &#8211; processata in sede penale per i reati di ingiuria e diffamazione su querela delle persone offese ed assolta in ordine al primo perch&eacute; il fatto non sussiste ed in ordine al secondo perch&eacute; il fatto non costituisce reato &#8211; non aveva richiesto in quella sede la condanna alle spese dei querelanti e si era invece rivolta, in un successivo momento, al giudice civile per ottenere, oltre al risarcimento dei danni morali ed all&rsquo;immagine, anche la refusione delle spese legali sostenute nel procedimento penale. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e conferma la pronuncia di appello impugnata laddove dichiara inammissibile la domanda sulle spese sostenute nel processo penale, in quanto la stessa andava proposta non al giudice civile, ma al giudice del procedimento e dunque a quello penale.</p>
<p style="text-align: right">a cura di Silvia Ventura</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Sentenza che declina la competenza per valore e liquidazione delle spese (Cass., Sez. III, 27 gennaio 2012, n. 1191)</title>
		<link>http://www.ilfogliodelconsiglio.it/giurisprudenza/1191-2012/</link>
		<comments>http://www.ilfogliodelconsiglio.it/giurisprudenza/1191-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara.fabbiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[incompetenza per valore]]></category>
		<category><![CDATA[liquidazione spese]]></category>

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		<description><![CDATA[Nel caso sotteso alla sentenza in esame, il ricorrente lamenta che il Giudice di Pace &#8230; <a href="http://www.ilfogliodelconsiglio.it/giurisprudenza/1191-2012/">[leggi]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Nel caso sotteso alla sentenza in esame, il ricorrente lamenta che il Giudice di Pace abbia erroneamente rimesso al Tribunale di provvedere sulle spese del giudizio conclusosi con la declaratoria della propria incompetenza.<br />
	La Suprema Corte sul punto ribadisce come l&#39;omessa pronuncia sulle spese integri l&#39;omissione da parte del giudice di un provvedimento che egli deve necessariamente adottare, in quanto la legge lo considera come un&#39;implicazione necessaria della decisione che chiude il processo. Ci&ograve; &egrave; tanto vero che il dovere del giudice di provvedere prescinde dalla domanda della parte, il che correttamente induce la dottrina ad escludere che in caso di omessa pronuncia si sia in presenza di una violazione dell&#39;art. 112 c.p.c..<br />
	La violazione denunciabile riguarda le norme degli artt. 91 e 92 c.p.c., le quali danno contenuto al dovere decisorio sulle spese secondo le alternative basate sull&#39;applicazione del principio della soccombenza e su quello della compensazione, nelle sue distinte figure. Si tratta, quindi, di vizio di violazione di norme del procedimento, che dovrebbe essere denunciato ai sensi dell&#39;art. 360 c.p.c., n. 4.</p>
<p style="text-align: right">a cura di Sara Fabbiani</p>
<p style="text-align: right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
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		</item>
		<item>
		<title>La Suprema Corte interviene sull&#8217;interpretazione della limitazione della responsabilità professionale ex art. 2236 c.c. (Cass., Sez. III Civ., 20 ottobre 2011, n. 21700)</title>
		<link>http://www.ilfogliodelconsiglio.it/giurisprudenza/21700-2011/</link>
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		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteo.cavallini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità del professionista]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità professionale]]></category>

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		<description><![CDATA[Nella sentenza in esame, la Cassazione conferma che, la limitazione della responsabilit&#224; del professionista ai &#8230; <a href="http://www.ilfogliodelconsiglio.it/giurisprudenza/21700-2011/">[leggi]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Nella sentenza in esame, la Cassazione conferma che, la limitazione della responsabilit&agrave; del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell&#39;art. 2236 c.c., si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficolt&agrave;.<br />
	La Corte sostiene che, in applicazione dei principi dettati dall&#39;art. 2236 e 1176 comma II c.c., il professionista (nel caso di specie consulente del lavoro) deve considerarsi responsabile verso il suo cliente in caso di incuria e di ignoranza di disposizioni di legge e in genere nei casi in cui possa ravvisarsi negligenza o imperizia, mentre nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la responsabilit&agrave; del professionista medesimo nei confronti del suo cliente a meno di dolo o colpa grave.<br />
	Gi&agrave; i Giudici di appello avevano sottolineato che la scelta operata dal consulente del lavoro non poteva dirsi abnorme, in quanto frutto di un&#39;interpretazione del tutto legittima del confuso quadro normativo e per questo motivo avevano escluso (nel merito) la colpa grave del professionista.<br />
	&nbsp;</p>
<p style="text-align: right">a&nbsp;cura di Matteo Cavallini</p>
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		<title>Se la richiesta dell&#8217;avvocato è eccessiva il parametro per la liquidazione dell&#8217;onorario a carico del cliente è l&#8217;effettivo valore della controversia (Cass., Sez. II, 12 marzo 2012, n. 3889)</title>
		<link>http://www.ilfogliodelconsiglio.it/giurisprudenza/3889-2012/</link>
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		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elena.parrini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti e Onorari professionali]]></category>
		<category><![CDATA[compenso]]></category>
		<category><![CDATA[onorari]]></category>

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		<description><![CDATA[Nel caso in cui la pretesa avanzata dal legale sia ingiustificatamente eccessiva rispetto a quanto &#8230; <a href="http://www.ilfogliodelconsiglio.it/giurisprudenza/3889-2012/">[leggi]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Nel caso in cui la pretesa avanzata dal legale sia ingiustificatamente eccessiva rispetto a quanto successivamente attribuito all&#39;assistito dal giudice, quest&#39;ultimo, per stabilire il parametro di riferimento nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, deve aver riguardo al concreto valore della controversia e non al valore presunto della stessa a norma del codice di procedura civile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in relazione al caso di specie, in cui un avvocato aveva richiesto, oltre al pagamento della parcella, una notevole somma a titolo di risarcimento per maggior danno da ritardo nell&#39;adempimento che non aveva ricevuto dimostrazione. In tal caso, al fine di individuare il relativo scaglione della tariffa forense, l&#39;oggetto della domanda non &egrave; idoneo parametro di riferimento in quanto sproporzionato e inadeguato rispetto alla reale attivit&agrave; svolta dal legale in favore del cliente.</p>
<div style="text-align: right; margin-bottom: 0cm">a&nbsp;cura di Elena Parrini</div>
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