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giurisprudenza

Gratuito patrocinio: lo Stato non deve pagare le spese che il beneficiario è condannato a pagare all’altra parte vittoriosa (Cass., Sez. VI, Ord., 19 giugno 2012, n. 10053)

Nella sentenza che di seguito pubblichiamo la Corte di Cassazione ribadisce come l’espressione “l’onorario e le spese agli avvocati” ai sensi dell’art. 107 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non contempla altri avvocati che quelli officiati dalla difesa del soggetto ammesso al beneficio (Cass. pen., Sez. V, 17/07/2008, n. 38271). Lo Stato è infatti tenuto a corrispondere solo le spese necessarie alla difesa della parte ammessa al beneficio, in quanto si sostituisce a questi – considerate le loro precarie condizioni economiche – per garantirne un diritto primario previsto dall'art. 24 Cost., comma 3, non estendendosi l'obbligo dello Stato alla tutela di diritti ulteriori”.
Pertanto, l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dall'art. 74 comma 2 d.P.R. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa.                                                                                                                                       

a cura di Sara Fabbiani