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giurisprudenza

Commette illecito disciplinare l’Avvocato che si fa pubblicità con modalità lesive della dignità e del decoro della professione (Cass., Sez. Un., 03 maggio 2013, n. 10304)

Con la pronuncia in commento le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione ricordano che la pubblicità informativa svolta dall'Avvocato costituisce illecito disciplinare ai sensi del R.D.L. n. 1578/1933, art. 38, e degli artt. 17 e 17bis Cod. Deont. Forense, quando non sia conforme a correttezza e, quindi, venga svolta con modalità lesive del decoro e della dignità della professione.
Nella specie, l'intervista rilasciata dall'Avvocato risultava equivoca ed ingannevole nella misura in cui, lungi dal contenere riferimenti alle problematiche tecnico-giuridiche afferenti alla questione trattata dal titolo dell'articolo, si concentrava sulle competenze e sulle attività dello studio professionale, nondimeno, non consentendo al lettore di percepire con immediatezza di trovarsi in realtà al cospetto di un'informazione pubblicitaria.
 
a cura di Devis Baldi