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giurisprudenza

Il praticante che ha ottenuto la riabilitazione penale non ha diritto automaticamente all’iscrizione all’albo avvocati (Cass., Sez. Un., 4 luglio 2012, n. 11139)

La sentenza in commento ha affrontato il caso di un praticante avvocato che, nonostante avesse riportato condanna penale per falsità ideologiche durante l’esercizio della pratica forense, veniva ugualmente iscritto nell’albo professionale con deliberazione dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, in quanto successivamente riabilitato. Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Palermo impugnava la delibera con ricorso al Consiglio Nazionale Forense, il quale lo accoglieva, ritenendo che i fatti addebitati al praticante, benché risalenti nel tempo, compromettessero il requisito della “condotta specchiatissima ed illibata” di cui all’articolo 17 del Regio Decreto n. 1578/1933, e giudicando irrilevante la circostanza che lo stesso avesse ottenuto un provvedimento di riabilitazione penale. Le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sulla questione su ricorso del dottore praticante, rigettavano il ricorso. Oltre a ribadire la propria impossibilità a sostituirsi al C.N.F. nell’apprezzamento della rilevanza, ai fini deontologici, dei fatti ascritti (Cass. n. 25932/2011), la Corte ha confermato la logicità della decisione impugnata. In particolare, si è ribadito come – al pari dell’ipotesi del professionista radiato dall’albo per condanna penale, che faccia richiesta di essere nuovamente iscritto a seguito di riabilitazione – l’eventuale riabilitazione penale risulta condizione necessaria ma non sufficiente per l’iscrizione – o il rinnovo della stessa – all’albo, in quanto non modifica l’accertamento dei fatti storici sui quali la condanna si è basata e, di conseguenza, la possibile valutazione degli stessi sotto il profilo deontologico.

a cura di Leonardo Cammunci