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giurisprudenza

L’obbligazione dell’avvocato è di mezzi; il risarcimento all’assistito è, pertanto, dovuto solo nel caso in cui venga fornita la prova che l’esito del giudizio sarebbe potuto essere diverso (Cass., Sez. III, 22 maggio 2014, n. 11351)

Il cliente che promuove, nei confronti dell’avvocato, azione di responsabilità professionale deve provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della propria domanda e, quindi, non solo la condotta del danneggiante ed il danno, ma anche il nesso eziologico tra i due elementi. Ciò comporta che, considerata la natura di obbligazione di mezzi della prestazione professionale dell’avvocato, il cliente danneggiato, che agisce nei confronti del legale, non può limitarsi a provare l’inadempimento dell’obbligo di prestare l’attività con la diligenza qualificata dalla professione che svolge, ma deve anche dimostrare che, secondo una valutazione prognostica, senza l’omissione o l’inesatto adempimento, sarebbe stato conseguito un risultato migliore.
 
a cura di Andrea De Capua