Il cliente che promuove, nei confronti dell’avvocato, azione di responsabilità professionale deve provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della propria domanda e, quindi, non solo la condotta del danneggiante ed il danno, ma anche il nesso eziologico tra i due elementi. Ciò comporta che, considerata la natura di obbligazione di mezzi della prestazione professionale dell’avvocato, il cliente danneggiato, che agisce nei confronti del legale, non può limitarsi a provare l’inadempimento dell’obbligo di prestare l’attività con la diligenza qualificata dalla professione che svolge, ma deve anche dimostrare che, secondo una valutazione prognostica, senza l’omissione o l’inesatto adempimento, sarebbe stato conseguito un risultato migliore.
a cura di Andrea De Capua