Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Le comunicazioni via pec sono valide se effettuate al difensore anziché al domiciliatario (T.A.R. Lazio, Sez. IIIbis, 18 novembre 2014, n. 11534)

L’art. 136, comma 1, del Codice del processo amministrativo, nella versione precedente l’entrata in vigore della legge n. 114/2014, prevede l’indicazione di un unico indirizzo pec ai fini delle comunicazioni di Segreteria. Pertanto, qualora nel ricorso o nel primo atto difensivo sia stato indicato sia l’indirizzo pec del dominus che quello del domiciliatario, la comunicazione di Segreteria effettuata ad uno qualsiasi di questi indirizzi è processualmente corretta.
a cura di Andrea De Capua