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giurisprudenza

Sulla prescrizione presuntiva del diritto ai compensi del legale (Cass., Sez. II, 28 maggio 2014 n. 11991)

Il caso affrontato nella sentenza in commento prende le mosse da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento degli onorari professionali di un avvocato.
Gli opponenti esponevano che l’opposto era stato difensore del loro dante causa in alcuni giudizi civili e che i crediti azionati nei confronti di essi opponenti erano prescritti ex art. 2956 c.c.
Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione.
Avverso tale decisione proponevano appello gli eredi del cliente, insistendo nella eccezione di prescrizione presuntiva.
Resisteva il legale chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Il Tribunale accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava estinto per prescrizione il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Viene investita della questione la Suprema Corte di Cassazione, la quale accoglie il motivo di ricorso del legale secondo il quale la Corte di merito aveva applicato l’eccezione di prescrizione presuntiva del credito, pur dando atto dell’ammissione della mancata estinzione del debito da parte dei debitori e pur avendo gli stessi, sia pure in via subordinata, contestato la congruità delle parcelle professionali.
Ricordano a tale riguardo gli Ermellini che è giurisprudenza consolidata della Suprema Corte quella secondo cui l’ammissione del debitore di non aver estinto il debito ovvero la contestazione, da parte dello stesso, dell’entità del credito azionato, comportano, ai sensi dell’art. 2959 c.c., il rigetto dell’eccezione di prescrizione.
E l’eccezione di prescrizione è rigettata anche qualora il debitore contesti, anche per implicito, in una raccomandata, come nel caso di specie, l’entità della somma richiesta.
La Corte, pertanto, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale.
 
a cura di Silvia Ammannati