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giurisprudenza

E’ legittima la nomina del terzo difensore ai fini della proposizione dell’atto di impugnazione (Cass., Sez. Un. Pen., 30 marzo 2012, n. 12164)

La questione rimessa alle Sezioni Unite attiene al problema della nomina di un terzo difensore di fiducia dell'imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due gia' incaricati. Ci si interroga, infatti, se tale nomina possa dare luogo ad una revoca implicita di uno dei due precedenti difensori nominati.
Nel caso di specie il problema da risolvere concerne, piu' in particolare, la validita' dell'impugnazione proposta dal difensore a tale scopo nominato dall'imputato, nonostante che tale nomina comporti il superamento del limite numerico indicato dall'articolo 96 cod. proc. pen. e non sia intervenuta formale revoca dei precedenti difensori di fiducia.
Per la risoluzione del caso non e' sufficiente fare riferimento alla generale ipotesi retta dalla regola posta dall'articolo 24 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui la "nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finche' la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza rispetto al numero previsto dagli articoli 96, 100 e 101 cod. proc. pen.". Infatti, dato che nella peculiare fattispecie oggetto del ricorso si discute della legittimita' della impugnazione proposta da un terzo difensore designato a tal fine dall'imputato, deve essere presa in considerazione e deve, quindi, trovare applicazione la particolare disposizione di cui all'articolo 571 cod. proc. pen., comma 3, secondo cui puo' "proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine", che e' regola speciale rispetto al ricordato articolo 24, in quanto peculiarmente riferita alla legittimazione a proporre impugnazione.
Le Sezioni Unite concludono pertanto affermando che "la nomina del terzo difensore di fiducia dell'imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due gia' nominati, resta priva di efficacia salvo che si tratti di nomina per la proposizione dell'atto di impugnazione, la quale, in mancanza di contraria indicazione dell'imputato, comporta la revoca dei precedenti difensori".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  a cura di Sara Fabbiani