Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

La cancellazione volontaria dall’Albo degli Avvocati non determina l’interruzione del processo (Cass., Sez. I, 3 giugno 2014, n. 12376)

La prima Sezione della corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia della Corte di Appello di Roma, statuendo che la volontaria cancellazione dall’Albo degli Avvocati è equiparabile alla revoca o alla rinuncia alla procura e pertanto non determina l’interruzione del processo.

Ritiene la suprema Corte che, la perdita forzata dello “jus postulandi” si realizzi solo nelle ipotesi di morte, radiazione o sospensione del procuratore costituito, ipotesi queste tutte espressamente disciplinate dal primo comma dell’art. 301 c.p.c. ed indipendenti dalla volontà del procuratore stesso o del suo cliente, mentre la sua volontaria cancellazione dall’Albo trova la sua disciplina al terzo comma dello stesso articolo, in quanto assimilabile alle ipotesi di revoca e rinuncia alla procura.                                                                       

a cura di Lapo Mariani