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giurisprudenza

Diffamazione per l’avvocato che offende in un atto giudiziario il CTU (Cass., Sez. III, 21 maggio 2013, n. 12402)

Con la sentenza in commento, la Sezione III° della Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte di Appello di Torino, la quale, confermando a sua volta la decisione del giudice di prime cure, aveva accolto la domanda di risarcimento danni proposta da un architetto, consulente tecnico in una causa civile, che era stato diffamato dal legale di una delle parti, con le affermazioni contenute nell’istanza di sostituzione del c.t.u., condannando il legale a rifondere, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di € 5.000,00, oltre le spese legali, al tecnico incaricato dal Giudice.
Afferma la suprema corte che, scrivere in atti “sta di fatto che, come al solito il c.t.u. non risponde e la risposta è assolutamente priva di ogni pregio e falsa.. Ritiene il sedicente tecnico che le opere..” e ancora “Chi non è in grado di fare il perito, soprattutto le perizie giudiziali, che sono assai delicate per i risvolti che esse necessariamente comportano, dovrebbe lasciare il compito a chi è preparato in merito..”, travalichi i limiti della difesa e continenza.
In particolare, ritiene il Giudice di Legittimità, la speciale esimente contenuta nell’art. 598 c.p., per le offese in scritti o discorsi pronunciati dinanzi all’ autorità giudiziaria, volta a garantire alle parti la massima libertà nell’esercizio del diritto di difesa, sia applicabile solamente quando le offese riguardino, in modo diretto ed immediato, l’oggetto della causa, avendo rilevanza funzionale per le argomentazioni a sostegno della tesi difensiva prospettata e quindi nel caso di specie non ravvisabile. 
 
                                                                                                                                                                                                                                     a cura di Lapo Mariani