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giurisprudenza

Patrocinio a spese dello Stato: il decreto che decide sul compenso dell’avvocato ha natura decisoria e giurisdizionale e non è quindi suscettibile di revoca o di modifica da parte dell’ufficio (Cass., Sez. VI, Ord., 6 giugno 2014, n. 12795)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione afferma un importante principio in materia di patrocinio a spese dello stato, stabilendo che il decreto di liquidazione del compenso dell'avvocato, una volta divenuto definitivo, non può essere soggetto a modifica e/o revoca da parte dell'ufficio.
La decisione viene supportata dalle seguenti rilevanti considerazioni di diritto: 1) il difensore del cittadino non abbiente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quanto alla liquidazione del suo compenso è titolare di un diritto soggettivo patrimoniale; 2) il decreto che decide in merito al compenso ha natura decisoria e giurisdizionale e pertanto non è suscettibile di revoca o di modifica da parte dell'ufficio in quanto l'autorità giudiziaria che lo emette, salvo i casi espressamente previsti, consuma il proprio potere decisionale; 3) in ogni caso l'esercizio di un potere di revoca o di modifica esercitato direttamente dal Collegio è incompatibile con la previsione di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento; 4) è in ogni caso estraneo all'assetto del D.P.R. n. 115 del 2002 il conferimento del generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa, all'autorità giudiziaria che ha provveduto.
Nel caso di specie il Collegio del Tribunale di Latina modificava il decreto di liquidazione del compenso di un avvocato che aveva assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello stato dopo che questo era divenuto definitivo per assenza di opposizione nei termini di legge. L'Avvocato proponeva opposizione avverso il provvedimento di rettifica ed il Tribunale di Latina dichiarava l'inammissibilità del ricorso. Avverso tale provvedimento l'Avvocato proponeva ricorso per cassazione e la Suprema Corte, dopo aver richiamato i suddetti principi di diritto, in accoglimento del ricorso cassava il provvedimento impugnato e decidendo nel merito annullava il decreto di riliquidazione delle spese oggetto del giudizio di opposizione.
 
a cura di Silvia Ventura