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giurisprudenza

Difensore, valido il conferimento dell’incarico se la volontà è chiara (Cass., Sez. VI Pen., 14 gennaio 2014 n. 1286)

Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in commento, verteva sul ricorso presentato da un soggetto terzo sequestrato avverso la dichiarazione di inammissibilità del Tribunale di Catanzaro con riferimento al riesame proposto avverso un decreto di sequestro emesso dal locale GIP. In particolare, il Tribunale di Catanzaro rilevava che la richiesta di riesame era stata presentata da difensore privo di espressa e autonoma procura alle liti, essendo presente agli atti solo un "mandato difensivo allegato al fascicolo che conferiva genericamente al legale ampi poteri non meglio specificati" e non menzionava l'attività processuale da compiere, facendo riferimento soltanto all'articolo 322 c.p.c. e al diritto alla restituzione di quanto sequestrato.
La Corte di Cassazione, richiamando in materia la Cass, S.U., sentenza n. 44712/2004, ha ribadito la differenza esistente tra la procura speciale di cui all'art. 100 c.p.p. – ovvero l'atto con cui la parte privata non imputato e, come nel caso di specie, anche il terzo sequestrato, nomina il difensore che deve svolgere le sue difese nel processo penale – e quella di cui all'art. 122 c.p.p. – con cui il soggetto imputato attribuisce al difensore anche la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, con riferimento ai diritti che "la legge riserva personalmente" all'imputato stesso – per poi precisare che, nell'ambito del rapporto professionale tra avvocato e parte privata non imputato non vi può essere alcuno spazio logico giuridico per configurare un atto di "nomina" che non sia per sé anche "procura speciale" ex art. 100 c.p.p., anche in ragione dell'assenza di previste formule sacramentali.
Ne consegue, pertanto, che ai fini della validità dell'atto di mero conferimento dell'incarico al difensore, rileva esclusivamente la chiara manifestazione di volontà della parte privata (anche imputato) in tal senso, con l'individuazione della specifica procedura e degli elementi identificativi del professionista, senza che rilevi la terminologia utilizzata nell'atto o l'imprecisione dello stesso con riferimento alla procedura da attivare.
a cura di Leonardo Cammunci