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giurisprudenza

La rifusione delle spese processuali non spetta al contumace, anche se risultato vittorioso, poiché non ha svolto attività difensiva (Cass., Sez. Lav., 13 giugno 2014, n. 13491)

Con la sentenza in rassegna, la Sezione Lavoro della Suprema Corte afferma il principio stando al quale, poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., si fonda sull’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto, essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato.
In buona sostanza, viene sancito il principio secondo cui, in attuazione della disposizione citata, la rifusione delle spese processuali deve essere disposta solo a fronte di un’attività difensiva effettivamente espletata e non soltanto potenziale.

a cura di Alessandro Iandelli