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giurisprudenza

Il provvedimento di sospensione disciplinare diventa esecutivo dalla data della notifica della sentenza del CNF (Cass., Sez. VI Pen., 25 marzo 2014, n. 14013)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha precisato la corretta applicazione delle norme dell’ordinamento forense, di cui al r.d. n. 1578 del 1933, a fronte delle critiche mosse dal ricorrente, che deduceva che “ la sanzione disciplinare diverrebbe esecutiva, non dal momento della notificazione all’interessato della sentenza emessa dal CNF, ma solamente a a seguito dell’iniziativa del Consiglio dell’ordine al quale il professionista risulterebbe essere iscritto, che dovrebbe fissare con un apposito provvedimento la decorrenza della sanzione disciplinare,  e notificarlo all’incolpato”. Il Collegio ha chiarito che il provvedimento di sospensione adottato dal C.N.F. è efficace, dal momento in cui viene notificato all’interessato, anche se la notifica della sentenza viene effettuata al difensore domiciliatario, che ha patrocinato l’incolpato nel procedimento disciplinare.  Il Consiglio dell’Ordine non è tenuto a adottare una delibera apposita ai fini della decorrenza del termine iniziale di applicazione della sanzione disciplinare, in quanto non risulta previsto da alcuna norma.

a cura di Guendalina Guttadauro