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giurisprudenza

La querela di falso proposta nel corso di un giudizio d’appello in via incidentale instaura un giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale (Cass., Sez. VI, 23 giugno 2014, n. 14153)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha precisato che la querela di falso può essere proposta – oltre che in via principale, ossia con una vera e propria azione – anche con un’azione esercitata “in corso di causa in qualunque stato e grado del giudizio, finchè la verità del documento non sia accertata con sentenza passata in giudicato” . In particolare, se la causa di “falso” viene introdotta nel corso di una causa di appello, il giudizio di impugnazione viene sospeso in attesa della definizione del procedimento incidentale, che deve essere rimesso al Tribunale, indicato dall’art. 9, comma 2, cpc come l’ufficio giudiziario competente per materia. Ne consegue –secondo l’orientamento della Corte – che il giudizio sulla querela di falso – proposta in via incidentale nel giudizio d’appello – instaurato dinanzi al Tribunale deve essere considerato come un giudizio di primo grado. Di conseguenza, la sentenza resa su di esso è impugnabile, ai sensi dell’art. 339 cpc, con l’appello e non con il ricorso per Cassazione, che se proposto deve essere dichiarato inammissibile.

a cura di Guendalina Guttadauro