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giurisprudenza

Sulla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione disciplinare (Cass., Sez. Un., 7 agosto 2012, n. 14172)

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha stabilito il principio secondo il quale il termine di prescrizione dell’azione disciplinare a carico dell’avvocato per fatti che costituiscono reato decorre a partire dal passaggio in giudicato della sentenza penale, mentre il periodo intercorso dalla commissione del fatto fino all'instaurazione del procedimento penale deve essere ritenuto irrilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, anche qualora, nel frattempo, “il Consiglio dell'Ordine avutane notizia, abbia avviato il procedimento disciplinare per poi sospenderlo, a fronte dell'esercizio dell'azione penale”. Il caso esaminato dai giudici di legittimità riguarda un avvocato nei cui confronti era stata disposta la sanzione disciplinare della cancellazione dall’Albo per alcuni fatti per i quali lo stesso era stato sottoposto a procedimento penale con l’accusa di falso e patrocinio infedele. La sanzione della radiazione dall’albo è stata ritenuta dalla Suprema Corte adeguata alla gravità dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale.

a cura di Elisa Martorana