Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

E’ disciplinarmente responsabile l’avvocato che, in violazione dei doveri deontologici di dignità, decoro, probità ed indipendenza confonda i propri interessi con quelli di una società di consulenza, indipendentemente dall’esistenza o meno di un vero e proprio vincolo societario (Cass., Sez. Un., 21 agosto 2012, n. 14374)

La Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza in commento fornisce, tra le altre cose, un’ importante indicazione in materia di deontologia forense. La Suprema Corte afferma infatti che, sotto il profilo della responsabilità disciplinare dell’avvocato, è sufficiente che venga accertata, nei fatti ed in presenza di precisi indici rivelatori (condivisione di locali, accostamento di targhe sulla pubblica via, indicazione della società come partner sul sito dell’avvocato, anomali sistemi di fatturazione ecc.), una commistione di interessi con una società di consulenza, indipendentemente dal fatto che tale rapporto sia giuridicamente riferibile a forme societarie secondo i vigenti criteri civilistici. Il tutto in violazione del dovere di autonomia ed indipendenza che deve sempre informare l’attività professionale. Nel caso in esame l’avvocato impugnava innanzi alla Corte di Cassazione la decisione del CNF che confermava la sanzione disciplinare comminata dall’ordine professionale di appartenenza per la violazione dei doveri di dignità, decoro probità ed indipendenza, tra le altre cose, per aver esercitato l’attività professionale in forma societaria non consentita o in ogni caso per aver favorito la commistione di interessi tra il proprio studio legale e una società di consulenza in materia di recupero crediti. L’avvocato con il ricorso in cassazione censurava l’inesistenza giuridica di un rapporto di tipo societario con la società di consulenza e la Suprema Corte a sezioni unite rigettava il ricorso proposto confermando la decisione del CNF in applicazione del principio sopra sintetizzato.

a cura di Silvia Ventura