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giurisprudenza

Decreto ingiuntivo e notifica (Cass., Sez. II, 7 giugno 2013, n. 14444)

La vicenda posta all’esame della Sezione II° della Corte di Cassazione trae la propria origine da un’opposizione tardiva ex art 650 c.p.c., proposta dopo quasi un anno dalla notifica di un decreto ingiuntivo intimato ad un terzo omonimo rispetto all’effettivo destinatario. Il Giudice di prime cure dichiarava, pertanto, l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto. In sede di gravame, la Corte di Appello respingeva nuovamente le istanze dell’opposto, precisando come la notificazione del ricorso per D.I. dovesse ritenersi inesistente atteso che veniva “…effettuata nei confronti di una persona fisica del tutto diversa da quella identificata in favore della quale la (omissis) aveva eseguito le forniture non pagate”.
Il creditore, quindi, ricorreva in Cassazione rilevando, tra l’altro, come l’ingiunto avrebbe dovuto proporre opposizione all’esecuzione ex art 615 c.p.c. e non opposizione ex art 650 c.p.c, avendo quest’ultimo eccepito l’inesistenza della notifica del decreto in quanto effettuata ad un mero omonimo.
Nel dichiarare infondata detta censura, la Suprema Corte ha osservato preliminarmente come il debitore ingiunto non si fosse limitato ad eccepire l’inesistenza della notificazione, ma avesse altresì richiesto che venisse accertata l’infondatezza del decreto opposto per difetto della titolarità passiva del rapporto obbligatorio. Sotto tale profilo, quindi, la Cassazione ha chiarito come al debitore fosse riconosciuta sia la possibilità di agire ex art. 615 c.p.c che, appunto ex art 650 c.p.c.. In particolare per quanto attiene l’opposizione tardiva, la Corte ha precisato che “… quando, in caso di omonimia, vi possa essere dubbio sull’effettiva diversa identità del debitore (nei cui confronti cioè la domanda è stata proposta ed al quale l’ingiunzione è diretta) e soggetto, invece, destinatario della notificazione, sussiste, altresì, la legittimazione a proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ex art. 650 cod. proc. civ., ed in tal caso l’accertamento da compiere comprende anche il fatto costitutivo del credito sotto il profilo dell’individuazione dei soggetti dell rapporto obbligatorio”. (cfr. in senso conforme Cass. Civ. n. 17802/2011).
La Corte di Cassazione ha altresì colto l’occasione per precisare come in caso di notifica inesistente, quale quella in esame, la mancata conoscenza del decreto si presume;di conseguenza l’opponente non più ha l’onere di dimostrare di non avere avuto effettiva conoscenza del decreto.

a cura di Marco Ferrero