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giurisprudenza

L’indennità di maternità erogata da Cassa Forense non è cumulabile con quella dell’Ente previdenziale pubblico (Cass., Sez. Lav., 17 giugno 2013, n. 15072)

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte chiarisce che, ai fini della concessione dell'indennità di maternità da parte di Cassa Forense, l'art. 71, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 151 del 2001, stabilisce che il diritto a tale trattamento economico può essere richiesto a condizione che la lavoratrice ne faccia domanda, documenti idoneamente lo stato di gravidanza e la data presunta del parto ed attesti con dichiarazione ad hoc l'inesistenza di altro trattamento di maternità come lavoratrice pubblica o autonoma. Aggiunge la Corte che la finalità della norma, la cui formulazione è del tutto chiara ed univoca, è in piena evidenza quella di evitare il cumulo di prestazioni da parte di più enti previdenziali per lo stesso evento e cioè la situazione di maternità, come peraltro previsto anche per altre prestazioni di natura assistenziale o previdenziale, e non consente, pertanto, una interpretazione diversa dall'impossibilità di godere del trattamento nel caso in cui la richiedente goda già di una prestazione di altro ente in quanto, diversamente opinando, la disposizione sarebbe inutiliter data e non avrebbe alcuna utilità.

a cura di Alessandro Iandelli