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giurisprudenza

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 91, u.c., c.p.c. (Corte Cost., 4 giugno 2014, n. 157)

Con la sentenza in commento la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 91, ultimo comma, del codice di procedura civile (introdotto dall’art. 13, comma 1, lettera b), del D.L. 212/2011 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 10/2012), ai sensi del quale nelle cause previste dall’art. 82, comma 1, c.p.c. – cioè in quelle instaurabili dinanzi al giudice di pace, il cui valore non superi € 1.100,00 e per le quali è ammessa la facoltà delle parti di stare in giudizio personalmente – la liquidazione delle spese del giudizio non può essere superiore al valore della domanda.
Afferma la Corte Costituzionale che le cause a cui si riferisce il limite in relazione all’importo delle spese liquidabili sono, come ha precisato recentemente la Corte di legittimità, esclusivamente quelle devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace (art. 113, primo comma, c.p.c.) e, tra queste, non rientrano le controversie (che potrebbero, in taluni casi, presentare elementi di complessità correlati a questioni di principio) in tema di opposizione, sia a verbale di accertamento sia ad ordinanza-ingiunzione, per violazioni di disposizioni del codice della strada, posto che gli artt. 6, comma 12 e 7, comma 10 del D.Lgs. 150/2011 espressamente escludono, in relazione a dette opposizioni, l’applicabilità dell’art. 113 c.p.c.
Non si applica il limite di cui all’art. 91 ultimo comma, del codice di procedura civile, neanche alle controversie di lavoro, di valore non eccedente € 129,11, di cui all’art. 417, comma 1, c.p.c.; e ciò, sia in ragione della attinenza delle stesse a diritti maggiormente rilevanti sul piano sociale, sia in quanto appartenenti alla competenza funzionale del Tribunale ordinario; senza contare che l’instaurazione in concreto di una controversia in materia di lavoro per un valore non eccedente € 129,11 è sostanzialmente irrealistica.
 
a cura di Silvia Ammannati