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giurisprudenza

Inesigibilità della mediazione da parte dell’avvocato (Cass., Sez. II, 10 luglio 2014, n. 15842)

La II° Sezione del Giudice di legittimità, con la pronuncia in commento, conferma la decisione della Corte di Appello di Roma e statuisce la prevalenza della natura del contratto di mediazione, su quello di mandato professionale, riguardo l’incarico conferito da un cliente al suo avvocato di fiducia, al fine del reperimento del conduttore per la locazione di un immobile di proprietà del cliente stesso, condizionando il diritto al compenso del professionista al risultato “che le trattative andassero a buon fine e che l’affare fosse concluso.”
Statuisce la Corte che, in tale accordo, stante anche l’esiguità delle argomentazioni a sostegno della difesa del legale, si individuino gli elementi di fatto tipici della mediazione.
Ne discende che, ai sensi della legge n. 39 del 1989, debba riservarsi al solo iscritto al ruolo di agente di mediazione, sia lo svolgimento della relativa attività, sia l’esigibilità della provvigione.
 
 
a cura di Lapo Mariani