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giurisprudenza

E’ valida la nomina del difensore effettuata a mezzo telegramma, in presenza di facta concludentia (Cass., Sez. VI Pen., 27 aprile 2012, n. 16114)

 Il Tribunale del Riesame di Lecce rigettava un appello presentato ex art. 310 c.p.p. dal legale avverso ordinanza di rigetto di istanza di revoca di custodia cautelare in carcere, non ritenendo valida la nomina depositata dall'avvocato in Procura, allo stesso effettuata mediante invio di telegramma. Il succcessivo ricorso in Cassazione veniva accolto con rinvio per nuovo esame dell'impugnazione. In motivazione si sostiene infatti che la nomina del difensore sia valida anche al di fuori delle forme previste dall'art. 96 c.p.p., norma non inderogabile, qualora ci siano elementi inequivoci che attestino l'esistenza del rapporto fiduciario tra imputato e avvocato. Riportandosi a precedenti pronunce in tal senso, la Corte ribadisce che l'art. 96 c.p.p. può dunque essere, in tali casi, suscettibile di interpretazione estensiva in bonam partem. In particolare, nel caso che ci occupa, rileva la Corte di Cassazione che i fatti concludenti sono ravvisabili nell'avere ricevuto l'avvocato stesso il telegramma, nell'averlo depositato in Procura e nel avere infine presentato l'appello ex art. 310 c.p.p..

a cura di Giacomo Passigli

Allegato:
16114-2012