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giurisprudenza

L’avvocato non ha diritto al compenso per l’attività giudiziale se il mandato viene revocato prima della notifica della citazione (Cass., Sez. II, 25 settembre 2012, n. 16303)

Nella sentenza in commento viene affrontato il caso di un avvocato al quale la Corte di Appello di Roma aveva negato il diritto al compenso per l’attività giudiziale sulla base del rilievo che la prova testimoniale espletata aveva dimostrato che in epoca anteriore alla notificazione dell’atto di citazione era stata consegnata al legale stesso una lettera con la quale la cliente lo revocava formalmente dall’incarico professionale.
Giungeva il caso all’esame della Suprema Corte di Cassazione la quale, nel rigettare il primo motivo del ricorso incidentale promosso dal legale, si premurava al riguardo di precisare quanto segue:
a) le censure mosse dal legale – secondo cui la Corte d’Appello avrebbe fondato il proprio convincimento sulla dichiarazione testimoniale resa dal coniuge della cliente e quindi resa da un soggetto interessato in quanto tale all’esito della lite – appaiono chiaramente inammissibili, dal momento che introducono un sindacato sull’attendibilità della prova non consentito in sede di legittimità. Ribadiscono gli Ermellini che nel nostro ordinamento processuale la valutazione della prova è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, potendo il ricorrente per cassazione sindacare tale valutazione solo sotto il profilo della congruità e sufficienza della motivazione. 
b) la censura con cui il legale contesta l’omessa applicazione da parte della Corte d’Appello della disposizione di cui all’art. 85 c.p.c. è infondata.
La norma invocata dal legale, secondo cui la revoca della procura alle liti non ha effetto fino a che non sia intervenuta la nomina di un nuovo difensore, è infatti disposizione dettata al fine di garantire il diritto della parte alla difesa tecnica nel processo: essa presuppone pertanto che un giudizio esista e che la revoca intervenga nel corso dello stesso. Nel caso di specie, come accertato dal giudice di merito, la revoca dell’incarico professionale è stata comunicata al legale prima che questi provvedesse alla notifica dell’atto di citazione, cioè prima dell’instaurazione di una qualsiasi lite giudiziaria. L’art. 85 c.p.c. non ha pertanto motivo di essere invocato.
 
a cura di Silvia Ammannati