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giurisprudenza

La differenza tra nullità e inesistenza della notificazione di un atto processuale (Cass., Sez. III, 17 luglio 2014, n. 16402)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha ribadito un principio pacifico, secondo cui la notificazione di un atto processuale può dirsi inesistente e non nulla, quando avviene in un luogo “ non avente alcun collegamento con il destinatario della notificazione, essendo a costui del tutto estraneo”. Pertanto, se l’atto viene notificato in un domicilio, da cui risulta che il destinatario si è trasferito, la notificazione deve ritenersi nulla tutte le volte che l’ufficiale giudiziario attesti, nella relazione di notificazione, “la permanenza di una relazione tra il luogo della notificazione e il destinatario di essa”. Nel caso di specie, la notificazione dell’atto di citazione in primo grado è stata ritenuta nulla, poichè è avvenuta nel luogo che fu già domicilio del convenuto, e l’ufficiale giudiziario ha attestato nella relata di notifica che il destinatario era “assente” e non “ trasferito”: dunque, nonostante l’avvenuto trasferimento non poteva dirsi “reciso ogni collegamento” tra il destinatario dell’atto e il luogo della notificazione. Poi, se il convenuto è stato dichiarato contumace in primo grado, a causa di un vizio della notificazione dell’atto di citazione, ha l’onere di far valere tale nullità con l’appello incidentale, quando sia rimasto in tutto o in parte soccombente nel giudizio di primo grado.   

a cura di Guendalina Guttadauro