Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Il procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti (Cass., Sez. Un., Ord., 18 luglio 2014, n. 16433)

Il caso preso in esame è quello di un avvocato al quale era stata irrogata dall’ordine di appartenenza la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo per essersi introdotto, senza autorizzazione e munito di appunti e trasmettitori, nelle aule di un hotel in cui si stava svolgendo la sessione di esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per l’anno 2010, tentando di favorire alcuni partecipanti all’esame e, per avere, una volta scoperto dalla Polizia penitenziaria, falsamente affermato di essere un commissario di esame.
A seguito di ricorso del legale avverso la decisione dell’ordine di appartenenza, il CNF confermava il provvedimento, escludendo, tra l’altro, la sussistenza dei dedotti presupposti della sospensione necessaria del giudizio disciplinare per pregiudizialità penale.
Il legale proponeva quindi ricorso per Cassazione lamentando, tra l’altro, la mancata sospensione del giudizio nonostante la pendenza, in relazione ai medesimi fatti, di procedimento penale per il reato di cui agli artt. 340 e 494 c.p.
Contestualmente al ricorso per Cassazione il legale proponeva istanza di sospensione dell’esecuzione della sanzione.
Il P.G. richiedeva il rigetto dell’istanza, osservando in particolare che l’istanza del ricorrente non era idoneamente supportata sul piano del fumus boni iuris e che, anche a trascurare la previsione di cui all’art. 54 della Legge 247/2012 (secondo cui “il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”), non poteva omettersi di rilevare che non risultava provato in atti il concreto esercizio dell’azione penale a carico del ricorrente per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio.
Pertanto l’istanza di inibitoria cautelare doveva essere respinta.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite rigettava quindi l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sanzione.
 
a cura di Silvia Ammannati