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giurisprudenza

Il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare ex art. 48 del R.D. n. 37 del 1934 non è impugnabile innanzi al giudice amministrativo (Cass., Sez. Un., 5 luglio 2013, n. 16884)

La Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza in commento specifica che il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare avviato nei confronti di un avvocato non è impugnabile nemmeno davanti al Giudice Amministrativo.
Afferma la Suprema Corte di Cassazione che il fatto che l'atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio dell'ordine territoriale a carico di un avvocato non sia autonomamente impugnabile davanti al Consiglio Nazionale Forense, non determina automaticamente la sua impugnabilità davanti al giudice amministrativo ed affida tale statuizione a due ordini di ragioni: 1) l'ammissibilità di un tale intervento del giudice amministrativo violerebbe il principio del giudice naturale precostituito per legge individuato prima del Consiglio Nazionale Forense e poi nelle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; 2) in ogni caso l'atto di avvio del procedimento disciplinare ha natura endoprocedimentale, privo di una sua autonoma rilevanza esterna e come tale non impugnabile autonomamente.
Nel caso di specie l'Avv. R.F.M., proponeva ricorso al TAR Lazio avverso il provvedimento di apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti ed il TAR dichiarava il proprio difetto di giurisdizione con pronuncia poi confermata dal Consiglio di Stato. l'Avv. R.F.M. impugnava la decisione del Consiglio di Stato davanti alla Corte di Cassazione sostenendo l'impugnabilità del provvedimento di apertura del procedimento disciplinare davanti al Giudice Amministrativo, stante la sua non impugnabilità davanti al Consiglio Nazionale Forense.
La Suprema Corte, per le suddette ragioni, rigettava il ricorso e confermava dunque la pronuncia emessa dal Consiglio di Stato.
 
a cura di Silvia Ventura