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giurisprudenza

Procura alle liti e rappresentanza del Comune (Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2013, n. 1700)

La procura alle liti rilasciata dal Sindaco è valida anche in caso di mancata indicazione del nominativo e di firma illeggibile, se l’attribuibilità è garantita dall’apposizione dei relativi timbri e dall’intestazione dell’Ente: è, infatti, un dato di pubblico dominio, accertabile senza difficoltà presso lo stesse Ente, la persona fisica che riveste pro tempore la qualità di Sindaco.
Inoltre, non è necessaria l’autorizzazione alla lite da parte della Giunta, poiché la titolarità esclusiva del potere di rappresentanza processuale del Comune è attribuita al Sindaco dalla legge: pertanto, salvo che lo statuto preveda espressamente la preventiva autorizzazione della Giunta, il Sindaco, quale legale rappresentante dell’Ente, ha il potere di conferire direttamente la procura al difensore.
 
a cura di Andrea De Capua