La procura alle liti rilasciata dal Sindaco è valida anche in caso di mancata indicazione del nominativo e di firma illeggibile, se l’attribuibilità è garantita dall’apposizione dei relativi timbri e dall’intestazione dell’Ente: è, infatti, un dato di pubblico dominio, accertabile senza difficoltà presso lo stesse Ente, la persona fisica che riveste pro tempore la qualità di Sindaco.
Inoltre, non è necessaria l’autorizzazione alla lite da parte della Giunta, poiché la titolarità esclusiva del potere di rappresentanza processuale del Comune è attribuita al Sindaco dalla legge: pertanto, salvo che lo statuto preveda espressamente la preventiva autorizzazione della Giunta, il Sindaco, quale legale rappresentante dell’Ente, ha il potere di conferire direttamente la procura al difensore.
a cura di Andrea De Capua