Con la sentenza in esame, pronunciata successivamente ad altra di pari tenore (n. 17405), le Sezioni Unite, seppur non investite della questione in riferimento a un contrasto interpretativo in materia, intervengono postulando l'applicazione retroattiva dei parametri forensi contenuti nel D.M. del 20 luglio 2012 n. 140.
Attraverso l'interpretazione dell'art. 41 del D.M. cit. e dell'art. 9, comma 3, del D.L. 1/2012, la Corte di Cassazione ritiene, in primo luogo, che i nuovi parametri debbano essere applicati anche alla determinazione del compenso spettante a un professionista che, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale (23/08/2012), non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, sebbene tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente.
In secondo luogo, la Corte ritiene che la determinazione secondo i nuovi parametri abbia a oggetto l'intera prestazione professionale complessivamente prestata, compresa quella che si è svolta prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale, non potendosi far luogo a una suddivisione di diritti e onorari maturati prima e di compensi professionali maturati dopo l'entrata in vigore dei nuovi parametri.
La Suprema Corte sostanzialmente afferma che le precedenti tariffe professionali di cui al D.M. 127/2004, si debbano applicare solo ove la prestazione professionale si sia conclusa sotto la loro vigenza ovvero entro la data di entrata in vigore dei nuovi parametri (23/08/2012).
a cura di Matteo Cavallini