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giurisprudenza

Le Sezioni Unite della Cassazione intervengono sul tema del regime transitorio a seguito del D.L. 1/2012 e dei nuovi parametri forensi stabiliti dal D.M. 140/2012 (Cass., Sez.Un., 12 ottobre 2012, n. 17406)

Con la sentenza in esame, pronunciata successivamente ad altra di pari tenore (n. 17405), le Sezioni Unite, seppur non investite della questione in riferimento a un contrasto interpretativo in materia, intervengono postulando l'applicazione retroattiva dei parametri forensi contenuti nel D.M. del 20 luglio 2012 n. 140.
Attraverso l'interpretazione dell'art. 41 del D.M. cit. e dell'art. 9, comma 3, del D.L. 1/2012, la Corte di Cassazione ritiene, in primo luogo, che i nuovi parametri debbano essere applicati anche alla determinazione del compenso spettante a un professionista che, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale (23/08/2012), non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, sebbene tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente.
In secondo luogo, la Corte ritiene che la determinazione secondo i nuovi parametri abbia a oggetto l'intera prestazione professionale complessivamente prestata, compresa quella che si è svolta prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale, non potendosi far luogo a una suddivisione di diritti e onorari maturati prima e di compensi professionali maturati dopo l'entrata in vigore dei nuovi parametri.
La Suprema Corte sostanzialmente afferma che le precedenti tariffe professionali di cui al D.M. 127/2004, si debbano applicare solo ove la prestazione professionale si sia conclusa sotto la loro vigenza ovvero entro la data di entrata in vigore dei nuovi parametri (23/08/2012).
 

a cura di Matteo Cavallini