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giurisprudenza

Praticanti in studio: non è indice di autonoma organizzazione ai fini IRAP (Cass., Sez. VI, 23 luglio 2013, n. 17920)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte, ha ribadito il principio oramai consolidato, secondo il quale la sola circostanza della presenza di praticanti nello studio, anche se retribuiti e forniti di spazi indipendenti possa, in assenza di una puntuale indagine sulla sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione (indagine da compiersi per opera del Giudice di merito), ritenersi sufficiente per l’applicazione del tributo.
In particolare, la Cassazione si era già pronunciata sul punto con la sentenza n. 8834 del 14 aprile 2009, precisando che rappresenta un principio consolidato, che consente il rigetto del ricorso dell’Amministrazione, quello in base al quale un collaboratore, che non sia già abilitato all’esercizio della professione forense, non può rappresentare un elemento di quell’autonomia organizzativa rilevante sotto il profilo fiscale, poiché l’apprendista non partecipa alla formazione del reddito in modo autonomo, ma sta compiendo il suo iter formativo. Sul giudice di merito, di conseguenza, grava l’onere di approfondire l’esame, e motivare, in merito alla natura e alla quantità delle funzioni svolte dai praticanti, non rilevando la disponibilità di locali adeguati per l’esercizio della professione e la presenza delle spese di studio.
La principale ragione addotta dalla Corte a supporto e fondamento della decisione pare individuarsi nella funzione formativa che i praticanti svolgono all’interno dello studio sotto la guida del professionista, funzione che non può, per la sola circostanza della presenza di un compenso o di una dotazione di spazi, assimilarsi alla figura del lavoratore subordinato, non partecipando alla formazione del reddito del professionista.
Certamente merita pregio il disposto rinvio ai fini della corretta applicazione del principio di diritto, laddove la Commissione non potrà non tenere conto, ai fini dell’individuazione dell’autonomia di organizzazione (presupposto dell’imposta), dell’elemento formativo da bilanciare con l’eventuale espletamento, retribuito, di mansioni tipiche di un lavoratore subordinato. La prevalenza della prima peculiarità, da analizzarsi in concreto, dovrà condurre ad un giudizio negativo circa l’applicazione del tributo per l’assorbente rilievo che le eventuali attività che potrebbe compiere altro dipendente non praticante costituirebbero soltanto l’espletamento, per il futuro avvocato, di compiti “residuali” e/o di “contorno”, ininfluenti per l’applicazione del presupposto impositivo.
Nella relazione al collegio, il giudice incaricato ha condiviso quanto asserito dall’avvocato, rilevando che i giudici dei due gradi merito, ai fini dell’applicazione dell’imposta regionale, hanno ritenuto sufficiente la presenza delle spese destinate al funzionamento dello studio, assieme ai corrispettivi corrisposti ai praticanti, senza tuttavia approfondire la fattispecie, in modo da verificare se i praticanti svolgessero effettivamente “le funzioni di personale dipendente, in misura tale da determinare un’autonoma organizzazione”. Condividendo il proprio precedente indirizzo, nonchè l’impostazione prospettata dal relatore, la VI Sezione ha accolto il ricorso, rinviando la causa ad una diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale Toscana.
 
a cura di Elisa Martorana

Allegato:
17920-2013