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giurisprudenza

Esame di avvocato: sui limiti del sindacato del Giudice amministrativo sulla valutazione espressa dalla Commissione giudicatrice (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 11 ottobre 2013, n. 1812)

In materia di esame di avvocato, il giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice riguarda la sfera della discrezionalità tecnica, preclusiva di un esame del merito della valutazione da parte del Giudice amministrativo, il cui sindacato di legittimità è limitato solo alle ipotesi di eccesso di potere, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza o manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione (cfr., sul punto, Cass. Sez. Un., 28 maggio 2012, n. 8412, pubblicata su questa Rivista, il 28 giugno 2012).
Per questa ragione, non è consentito al Giudice amministrativo di sindacare il giudizio della Commissione facendo riferimento ad un parere pro veritate, allegato dal ricorrente per contestare la valutazione espressa in sede di esame: tale valutazione, infatti, attiene all’apprezzamento di merito ed è, quindi, riservata alla specifica competenza della Commissione (cfr., in senso contrario, T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, 29 novembre 2012, n. 1531, pubblicata su questa Rivista il 30 gennaio 2013)
 
a cura di Andrea De Capua