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giurisprudenza

Nel caso in cui la notifica di un atto processuale da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per una causa non imputabile alla parte notificante, questi ha l’onere di chiedere entro tempi ragionevoli la rinnovazione del procedimento notificatorio a cura dell’ufficiale giudiziario (Cass., Sez. VI, Ord., 29 settembre 2015, n. 19351)

 

La Corte di Cassazione – con la sentenza in epigrafe – ha affermato che nel caso in cui la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, – come nel caso di specie, dove la notifica effettuata al difensore domiciliatario non è andata a buon fine a seguito del suo trasferimento – non essendovi alcun obbligo da parte del notificante di individuare l’indirizzo attuale del procuratore – questi ha l’onere di chiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio.

La conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento – ai fini del rispetto del termine perentorio – a condizione che la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della notificazione ed assumere le informazioni del caso.

Qualora parte notificante presenti, poi, l’istanza al Giudice ad quem di fissazione di un termine perentorio per completare la notifica, allegando contestualmente l’attestazione dell’omessa notifica, ciò non esclude la ripresa immediata del procedimento di notificazione, ad iniziativa della stessa parte notificante, che non espropria il Giudice del potere di valutarne i presupposti di validità ed i relativi effetti, né tanto meno intralcia i tempi processuali.

A cura di Guendalina Guttadauro