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giurisprudenza

Le Sezioni Unite della Suprema Corte confermano la sanzione del C.S.M. per un Magistrato che viola l’obbligo di astensione. (Cass., Sez.Un., 13 novembre 2012, n. 19704)

Il caso è relativo ad un Presidente di Sezione del Tribunale, sottoposto a procedimento disciplinare per l'illecito di cui al R.D. n. 511 del 1946, art. 18 tipizzato dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, comma 1, lett d) in relazione all'art. 323 c.p. per avere, in violazione dei doveri di correttezza ed imparzialità, trattato quale giudice monocratico del Tribunale e definito con sentenza la controversia civile tra una società e il Comune di Napoli, accogliendo la domanda della società, nonostante che tra lui e l'amministratore della S.p.A. vi fosse un rapporto quarantennale di amicizia e frequentazione e che la figlia del magistrato fosse stata dipendente dal 2000 al 2009 della medesima società. All'esito del procedimento disciplinare, il C.S.M. comminava la sanzione della censura. A seguito del ricorso in Cassazione del magistrato, le Sezioni Unite confermavano la decisione del C.S.M., statuendo che in tema di impedimento a giudicare, la situazione di interesse proprio o del congiunto si configura ogni qual volta il pubblico ufficiale, nel caso specifico il giudice, si trovi secondo l'id quod plerumque accidit a minare le condizioni di imparzialità in relazione all'esercizio della sua funzione, ponendo in conflitto anche solo potenziale, l'interesse pubblico generale alla legalità con l'interesso proprio o dei prossimi congiunti.

a cura di Matteo Cavallini