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giurisprudenza

Il collega che non paga il domiciliatario commette un illecito permanente (C.N.F., 20 febbraio 2013, n. 2)

Il C.N.F. con la sentenza in epigrafe, confermando la decisione del Consiglio dell’Ordine del Foro di Bologna, opera una chiara distinzione tra gli obblighi che gravano sul dominus, rispetto alle competenze professionali del domiciliatario, da quelli che sempre allo stesso spettano, nei confronti del collega che sia anche associato nel mandato professionale.
In particolare, conferma il C.N.F., seppur nel caso di specie appaia chiaramente il conferimento del mandato congiunto, sia al legale di fiducia, che al domiciliatario, il rilevante numero degli incarichi pare contrastare con la circostanza che tutti i clienti avessero conoscenza diretta e chiara fiducia del collega domiciliatario, parendo invece una tecnica operativa del loro legale per non riconoscere al domiciliatario le sue spettanze, sottraendosi ai suoi obblighi, con la contestazione che l’obbligazione sorgesse in capo ai singoli clienti.
Considerato ciò e verificata l’esistenza di un precedente analogo a carico del collega bolognese, il C.N.F. conferma la sanzione della sospensione di tre mesi decisa dal Consiglio dell’Ordine di Bologna.
                                                                                                                                                                                                                                     
a cura di Lapo Mariani