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giurisprudenza

La sottoscrizione dell’atto è idonea a ritenere che alla sua stesura abbia contribuito colui che lo ha sottoscritto (Cass., Sez. II, 4 settembre 2013, n. 20344)

In caso di mandato congiunto in mancanza di prova su chi abbia svolto le diverse attività difensive “la sottoscrizione dell’atto, secondo i principi generali, deve ritenersi, in via presuntiva, idonea a far ritenere che alla sua stesura abbiano contribuito coloro che lo hanno sottoscritto”, con la corresponsione del relativo compenso ai legali sottoscrittori. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 20334/2013.
Secondo la Suprema corte, infatti, nonostante la ricorrente avesse sostenuto di aver fornito le prove della assenza di attività del secondo legale, in realtà, in violazione del principio della specificità del motivo, non aveva indicato dove e come avesse chiesto lo svolgimento d’istruttoria al riguardo, così “impedendo alla Corte di operare la necessaria valutazione di influenza e rilevanza delle prove in tesi dedotte”.
 

                                                                                                                                                                                             a cura di Sara Fabbiani