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giurisprudenza

Deve risarcire il cliente l’avvocato che assume incarico di arbitro in una controversia dove ha svolto attività di consulenza in favore di una delle parti (Cass., Sez. VI, 5 settembre 2013, n. 20379)

Nel caso in commento l’avvocato di un Comune assumeva l’incarico di arbitro su una vertenza per la quale aveva redatto un parere scritto a favore dello stesso Comune. Pertanto, l’avvocato/arbitro, al quale era stato già versato un acconto di lire 220.000.000, veniva ricusato innanzi al Collegio arbitrale con istanza poi accolta dal Tribunale.
Successivamente, il Comune agiva in giudizio per il risarcimento dei danni anche di immagine che avrebbe patito per i comportamenti omissivi tenuti dal proprio avvocato. Dapprima il Giudice di prime cure e in seguito la Corte di Appello dichiaravano la responsabilità professionale dell’avvocato/arbitro per non aver riconosciuto la causa di incompatibilità a suo carico, omettendo di conseguenza di avvisare il proprio cliente e di astenersi dall’assumerne l’incarico.
La Suprema Corte ha confermato la decisione dei Giudici di merito, sottolineando come “… la responsabilità del difensore assume carattere assorbente rispetto all’ ipotetica responsabilità del cliente”, in quanto sarebbe compito del difensore indirizzare le scelte del cliente in senso conforme alla legge. Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che la distinzione “… fra responsabilità come avvocato e responsabilità come arbitro è artificiosa ed irrilevante, poiché non mutano i comportamenti dedotti a fondamento del giudizio di responsabilità, né i criteri in base ai quali va individuata la colpa, venendo tutt’al più in considerazione la sola qualificazione della domanda”.

a cura di Marco Ferrero