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giurisprudenza

Esperibilità della procedura di correzione dell’errore materiale in caso di sentenza di patteggiamento che non dispone sulle spese della parte civile (Cass., Sez. II, 29 maggio 2012, n. 20697)

La procedura di correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p. può essere esperita sulla sentenza di patteggiamento che non contiene alcuna statuizione sulle spese richieste dalla parte civile. Nei giudizi a cognizione piena, invece, è necessario rinviare la causa ai giudici di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione, affinché decidano anche sulle spese della parte civile. E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia in commento, in cui  si ribadisce – rinviando a quanto già stabilito con la sentenza SS.UU. n. 7945 del 31.08.2008 –  che nel giudizio di merito a cognizione piena “non sussiste nessun automatismo e inderogabilità in ordine all’ammontare di tali spese, potendo il giudice far luogo alla loro compensazione parziale o totale per soccombenza reciproca …..ovvero per la novità o complessità delle questioni da esse implicate, così come può quantificarle in concreto secondo un apprezzamento largamente discrezionale, in una cifra variabile entro i minimi e i massimi stabiliti dalle tariffe professionali.”.

a cura di Graziella Sarno