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giurisprudenza

In ipotesi di controversie di facile trattazione o di particolare semplicità il giudicante può liquidare i compensi in deroga ai minimi tariffari ma solo per gli onorari e nel solo limite della metà (Cass., Sez. Lav., 15 ottobre 2010, n. 21289)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione, richiamando un principio consolidato (cfr. Cass. 28804/2008 e Cass. 17920/2009) ha confermato che il combinato disposto degli articoli 60 della Legge Professionale (RDL 1578/1933) e 4 L. 794/1942 (disciplinante gli onorari di avvocato e procuratore in materia di prestazioni giudiziali in materia civile) vada letto nel senso di ammettere, in ipotesi di controversie di facile trattazione ovvero di particolare semplicità, che la sola liquidazione degli onorari – con esclusione, quindi, di ogni deroga in ordine alla liquidazione dei diritti e delle spese da liquidarsi per intero – possa essere ridotta anche al di sotto dei minimi tariffari ma non al di sotto della metà dei minimi stessi.
L'art. 60, infatti, che disciplinando la liquidazione degli onorari fatta dall'Autorità Giudiziaria all'interno dei massimi e dei minimi fissati dall'art.58, al comma 5 riconosce la facoltà, quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire con decisione motivata l'onorario in misura inferiore al minimo, deve essere raccordato con l'art. 4, che pone il richiamato limite quantitativo all'abbattimento; tale ultima norma va letta, secondo l'orientamento della Cassazione in commento, come disposizione che completa, anziché porsi in contrasto, la norma generale della Legge Professionale.

A cura di Cosimo Papini