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giurisprudenza

Il termine per la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell’udienza nei procedimenti camerali non è perentorio ( Cass., Sez. VI, Ord., 14 ottobre 2014, n. 21669)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha affermato con riferimento ai procedimenti camerali, un principio già espresso in ordine al procedimento di cui agli art. 3 e 4 della legge n. 89 del 2001, cioè a dire il termine per la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione d’udienza non è perentorio.

Conseguentemente l’omissione, l’inesistenza o la tardività della notifica dei predetti atti non comporta la sanzione della decadenza.

Pertanto, il rinnovo della notificazione può essere disposto dal Giudice, che potrà concedere un nuovo termine per rinnovare la notifica ex art. 291 cpc a parte ricorrente che, dall’altro canto, non incorrerà nella sanzione dell’improcedibilità, sulla base della tardività della seconda notificazione eseguita dopo la rimessione in termini.

 

 a cura di Guendalina Guttadauro