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giurisprudenza

Al difensore d’ufficio devono essere corrisposte anche le competenze relative alla procedura di recupero del credito professionale (Cass., Sez. II, 14 ottobre 2014, n. 21691)

Secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza in commento, il difensore d'ufficio che proponga opposizione avverso il decreto di mancata liquidazione del compenso agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale cosicché il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla responsabilità delle parti per le spese (artt. 91 e 92 cod. proc. civ.) (Cass., Sez. 6-2, 12 agosto 2011, n. 17247). Nel consegue che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (Sez. 6-2, 20 dicembre 2011, n. 27854; Sez. 6-2, 13 settembre 2012, n. 15394).
Nel caso in esame il legale proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale penale di Bari con cui escludeva il diritto alla liquidazione degli onorari e delle spese sostenute dal difensore d'ufficio nelle procedure per il tentativo di riscossione giudiziale del credito, come pure il diritto a percepire spese ed onorari per l'attività prestata in sede di opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore.
Il ricorso veniva parzialmente accolto secondo i principi sopra enunciati.
 
a cura di Silvia Ventura