Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

La Suprema Corte interviene sull’interpretazione della limitazione della responsabilità professionale ex art. 2236 c.c. (Cass., Sez. III Civ., 20 ottobre 2011, n. 21700)

Nella sentenza in esame, la Cassazione conferma che, la limitazione della responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell'art. 2236 c.c., si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà.
La Corte sostiene che, in applicazione dei principi dettati dall'art. 2236 e 1176 comma II c.c., il professionista (nel caso di specie consulente del lavoro) deve considerarsi responsabile verso il suo cliente in caso di incuria e di ignoranza di disposizioni di legge e in genere nei casi in cui possa ravvisarsi negligenza o imperizia, mentre nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la responsabilità del professionista medesimo nei confronti del suo cliente a meno di dolo o colpa grave.
Già i Giudici di appello avevano sottolineato che la scelta operata dal consulente del lavoro non poteva dirsi abnorme, in quanto frutto di un'interpretazione del tutto legittima del confuso quadro normativo e per questo motivo avevano escluso (nel merito) la colpa grave del professionista.
 

a cura di Matteo Cavallini