Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

L’attività esercitata dagli studi associati costituisce ex lege presupposto per l’imposta Irap. (Cass., Sez. Trib., Ord., 29 ottobre 2010, n. 22212)

La Corte di Cassazione nella pronuncia in commento ha statuito che lo studio legale associato è sempre tenuto al versamento dell'Irap.
Nella fattispecie uno studio legale associato, in persona dei soci e legali rappresentanti, aveva proposto ricorso in Cassazione contro la decisione emessa dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, che, rigettandone l'appello aveva negato allo Studio associato il diritto al rimborso dell'Irap versata.
Il ricorrente aveva contestato tale pronuncia per violazione della normativa istitutiva dell'imposta Irap, sotto il profilo del presupposto impositivo, costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente, ritenendo che la norma di cui all'art. 2 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, nel primo periodo, stabilisce quale presupposto dell'imposta l'esercizio "abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"; tuttavia, l'esercizio di un'attività con tali requisiti non è invece richiesto per le società e per gli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, poiché "l'attività esercitata" da tali soggetti, a mente del secondo periodo dello stesso art. 2, "costituisce in ogni caso presupposto d'imposta".
La normativa sopracitata, d'altro canto, individua all'art. 3, tra i soggetti passivi dell'imposta, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle equiparate alle stesse, in altre parole le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.
Pertanto l'attività esercitata da tali soggetti, "strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività stessa è svolta", costituisce ex lege presupposto di imposta, nulla rilevando il requisito dell'autonoma organizzazione.

A cura di Elisa Martorana

Allegato:
22212-2010