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giurisprudenza

Responsabilità professionale dell’avvocato che riassume tardivamente la causa di lavoro (Cass., Sez. III, 2 novembre 2010, n. 22274)

Risponde di colpevole inerzia l'avvocato che riassume la causa di lavoro dopo sei mesi dalla definizione del procedimento penale instauratosi nelle more del giudizio civile, determinando così l'estinzione del giudizio contro il licenziamento illegittimo.
Il caso in esame riguarda la dipendente di una ditta con qualifica di cassiera che ha impugnato il licenziamento ritenendolo illegittimo. Essendo stata ravvisata, in ordine alla medesima vicenda, la pregiudizialità penale, la causa civile veniva sospesa e, solo dopo l'archiviazione del procedimento penale, ne veniva chiesta la riassunzione; tuttavia, il giudice del lavoro dichiarava l'estinzione del processo, poiché questo era stato riassunto oltre il termine di sei mesi dalla definizione del procedimento penale.
Investita della causa, la Corte di Cassazione, dopo essersi pronunciata nuovamente sul termine di prescrizione dell'azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo – richiamando il costante orientamento sul tema secondo il quale: "una volta osservato il termine previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, con l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, la successiva azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo può essere proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1442 c.c., senza che tale termine possa restare idoneamente interrotto dal compimento di una diversa attività" – reputa responsabile il difensore che, per inerzia, ha omesso di riassumere, entro i termini di legge, la causa di lavoro sospesa per la ravvisata pregiudizialità penale.

A cura di Francesca Tarantola