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giurisprudenza

Avvocato sospeso che esercita dinanzi al Consiglio di Stato senza essere iscritto all’Albo Speciale: è onere del cliente fornire gli elementi di prova funzionali a dimostrare tanto l’esistenza quanto l’entità delle conseguenze dannose risarcibili a seguito di evento dannoso (Cass., Sez. III, 13 dicembre 2012, n. 22890)

Un avvocato viene citato in giudizio da un proprio cliente, per il quale aveva proposto una causa avanti le giurisdizioni amministrative superiori senza essere iscritto all'albo speciale ed essendo, inoltre, stato sospeso dall'esercizio della professione, avendo anche falsificato la firma di un avvocato che lo aveva affiancato nella difesa. In primo grado l'avvocato venne condannato solo per il falso, in quanto non venne riconosciuto aver subito un danno, essendo stato difeso bene. In secondo, invece, viene riconosciuto al cliente un cospicuo risarcimento anche per avere operato nonostante la sospensione. Ricorre l'avvocato in Cassazione, trovando riconoscimento delle proprie ragioni. La Corte di legittimità, infatti, cassa l'impugnata sentenza, non condividendo l'essere stato ritenuto esistente un danno risarcibile per il solo fatto della sostituzione di persona. Sfornito di tale prova era infatti l'assunto di una lamentata violazione del diritto costituzionale di difesa. Ciò era confermato dall'essere stato il ricorso amministrativo rigettato nel merito, anziché ritenuto inammissibile, con motivazione in diritto che escludeva ogni errore della difesa.

a cura di Giacomo Passigli

Allegato:
22890-2012