Con l’ordinanza in epigrafe la Cassazione offre un’interpretazione autentica del novellato art. 133, 2° comma, c.p.c., come modificato dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, chiarendo se la forma di comunicazione in via elettronica sia idonea ad attivare i termini per impugnare il provvedimento. La Suprema Corte ha stabilito che l’invio tramite Pec della sentenza integrale da parte della cancelleria,va valutata alla stregua di mera comunicazione, di talché non modifica i termini brevi per impugnare, che decorrono comunque dall’atto di impulso di parte.
a cura di Elena Parrini