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giurisprudenza

Rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla disciplina delle spese nel caso di prosecuzione del giudizio senza l’intervento in causa degli eredi (Cass., Sez. I, Ord., 22 ottobre 2013, n. 23890)

Nell’ordinanza in commento la Prima Sezione civile – chiamata a stabilire se sia corretta la decisione di merito, la quale abbia condannato il difensore in proprio al pagamento delle spese di lite avendo egli, dopo il decesso dell’assistito, proposto impugnazione pur privo dei poteri, allorché gli eredi del defunto non si siano costituiti ed abbiano con tale condotta manifestato il loro disinteresse alla prosecuzione del processo – mostra di non condividere la soluzione adottata al riguardo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 10706 del 2006 nella quale si statuisce che al pagamento delle spese di lite devono essere condannati gli eredi e non il difensore.
E ciò, affermano le Sezioni Unite, perché nel caso di sopravvenuta inefficacia della procura ad litem (per morte della parte che l’ha rilasciata) l’attività processuale dell’avvocato deriva da una procura che è idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, la quale assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo e può quindi essere anche condannata al pagamento delle spese. Non dovrà pertanto essere ritenuta corretta la condanna alle spese di lite pronunciata nei confronti del difensore della parte soccombente, dovendo solo quest’ultima rispondere di tali spese, che dovranno quindi essere pagate dai suoi eredi.
La Prima Sezione civile, come accennato poco sopra, non condivide l’impostazione delle Sezioni Unite.
E ciò, afferma la Prima Sezione, perché agli eredi non può attribuirsi la condotta processuale del difensore da qualificare come mero abuso dei poteri conferitigli.
La Prima Sezione civile ordina quindi la trasmissione degli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione perché assegni la causa alle Sezioni Unite civili affinché precisino la disciplina delle spese nel caso di prosecuzione del giudizio senza l’intervento in causa degli eredi.

a cura di Silvia Ammannati