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giurisprudenza

Non è nulla la notificazione mediante consegna a mani di un praticante avvocato qualificatosi come persona addetta allo Studio, anche se iscritto al Registro dei praticanti avvocati di ordine diverso da quello del Dominus (Cass., Sez. VI, 30 ottobre 2013, n. 24502)

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in commento, ha ritenuto valida la notifica effettuata nelle mani di un praticante avvocato, abilitato al patrocinio, che si era qualificato all’ufficiale giudiziario quale collaboratore del titolare dello Studio legale, nonostante risultasse iscritto al registro praticanti di un ordine diverso rispetto a quello di appartenenza del proprio dominus.
La Suprema Corte, infatti, ha reputato come ai fini della validità della notifica ex art 139 c.p.c. sia sufficiente che il soggetto che riceve l’atto dichiari di essere addetto all’ufficio o comunque abilitato al ritiro. Si tratta, tuttavia, di una presunzione relativa che può essere superata con la prova contraria che, però, nel caso di specie non era stata fornita, essendosi limitato il ricorrente a dimostrare l’iscrizione del Dottore presso altro foro nonché la sua residenza in un Comune differente rispetto a quello del luogo della pratica. Il destinatario, quindi, per vedersi riconoscere la nullità della notifica avrebbe dovuto dimostrare l’inesistenza di qualsiasi rapporto di collaborazione professionale con il ricevente, giustificando altresì come la sua presenza nello Studio fosse stata meramente casuale. In altri termini, come ribadito dalla stessa Corte “… in tema di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., grava sul destinatario della notificazione, che contesti la veridicità delle dichiarazioni circa la qualità di addetto all'ufficio o incaricato o abilitato a ritirare l'atto rese all'ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di notificazione, l'onere di provare l'inesistenza della qualità dichiarata da colui che ha preso in consegna l'atto da notificare” (in senso conforme ex multis: Cass. Civ. n. 28895/2011; Cass. Civ. n. 239/2007; Cass. Civ. n.. 23028/06; Cass. Civ. n. 7827/05; Cass. Civ. n. 16164/03; Cass. Civ. n. 1644/1992; Cass. Civ. n. 11889/1990).

a cura di Marco Ferrero