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giurisprudenza

E’ nullo il procedimento di riesame per violazione dell’art. 309, co. 8, c.p.p. se il difensore viene avvisato dell’anticipazione dell’udienza, originariamente fissata e regolarmente notificata a mezzo pec, due ore prima dell’udienza stessa. (Cass., Sez. V Pen., 11 giugno 2014, n. 24697)

Con la pronuncia in commento i Giudici di legittimità annullano il procedimento tenutosi dinnanzi al Tribunale del Riesame di Torino, riconoscendone la nullità per violazione dell’art. 309, co. 8 c.p.p., dedotta dal ricorrente. In tema di riesame delle misure cautelari, la norma citata prevede infatti che la data dell’udienza di trattazione venga notificata al difensore con un preavviso di almeno tre giorni. Nel caso di specie veniva regolarmente notificato un primo avviso a mezzo pec, contenente la comunicazione della fissazione dell’udienza dinnanzi al Tribunale del Riesame di Torino per il 18 novembre 2013 ad entrambi i difensori, uno dei quali appartenente al Foro di Roma ed ivi professionalmente operante. Successivamente faceva seguito un avviso di anticipazione dell’udienza in questione, fissata alle 12h30 di quel medesimo giorno. Il difensore con sede a Roma deduceva prontamente (a mezzo fax) l’impossibilità oggettiva di raggiungere Torino in sole due ore, nonché la nullità di tale procedura atteso il mancato rispetto del termine espressamente previsto dal codice di rito. Nell’accogliere il ricorso, la Suprema Corte afferma che risulta pregiudicato il diritto di difesa tutte le volte in cui il difensore sia stato regolarmente avvisato dell’udienza ma in relazione ad una data diversa e successiva a quella effettiva. Relativamente al caso di specie precisa inoltre che il difensore, sebbene “abbia disposto del tempo minimo per la preparazione dei propri mezzi difensivi, tuttavia non è stato messo nelle condizioni obiettive per predisporre anche i mezzi per la trasferta e per garantire la presenza in udienza”. Ritiene dunque integrata la nullità di carattere generale, tempestivamente dedotta dal ricorrente nel primo atto utile, ed annulla il procedimento insieme con il provvedimento cautelare in quella sede adottato.
 
                                                                                                          a cura di Elena Borsotti

Allegato:
24697-2014