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giurisprudenza

Sulla illegittimità della maternità ridotta alle professioniste che adottano un bambino (Corte Cost., 22 novembre 2012, n. 257)

Con la sentenza in commento la Corte Costituzionale ha stabilito che le libere professioniste che adottano un bambino hanno diritto, come tutte le altre lavoratrici, all’indennità di maternità per cinque mesi e non soltanto per tre. La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma di cui  all’articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi. In particolare la Corte ha ribadito che «gli istituti nati a salvaguardia della maternità non hanno più, come in passato, il fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma sono destinati anche alla garanzia del preminente interesse del minore, che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità (sentenze n. 385 del 2005 e n. 179 del 1993)».

 
a cura di Elisa Martorana