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giurisprudenza

L’atto di costituzione in mora ha efficacia interruttiva della prescrizione anche quando sia indirizzato al difensore rappresentante del debitore (Cass., Sez. III, 5 dicembre 2011, n. 25984)

L'atto di costituzione in mora ha efficacia interruttiva della prescrizione anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore. La Suprema Corte ha recentemente ribadito che la lettera di messa in mora inviata al solo difensore del debitore ha efficacia interruttiva ai fini della prescrizione del credito. La motivazione si è originata in seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo che fondava la propria doglianza proprio sulla presunta inefficacia di tale missiva, poiché non ricevuta direttamente dal debitore bensì dal suo legale, che lo aveva assistito nella procedura monitoria. La Corte, riprendendo un principio già consolidato attraverso numerose precedenti pronunce, ha invece accolto il ricorso proposto poiché “L'avvocato che, in nome e per conto del debitore risponda alle richieste di pagamento del creditore, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del cliente, è da considerare rappresentante del debitore.” La sentenza impugnata di accoglimento dell’opposizione veniva quindi cassata.

a cura di Simone Pesucci