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giurisprudenza

Il regime impugnatorio del provvedimento che decide sull’opposizione a decreto ingiuntivo si desume concretamente dalle modalità con cui si è svolto il procedimento (Cass., Sez. III, 12 dicembre 2014, n. 26163)

Nella sentenza in commento gli Ermellini fanno applicazione del principio di diritto enunciato in precedenza dalle Sezioni Unite (sentenza n. 390/2011) secondo cui “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze professionali dovute dal cliente al proprio difensore, ai fini dell’individuazione del regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia, sentenza oppure ordinanza ex art. 30 Legge 794/1942 [articolo oggi abrogato ex art. 34, comma 16, lett.b), D.Lgs. 150/2011, ma ancora applicabile alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del sopracitato decreto] assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento”.
E così, applicando tale principio di diritto al caso loro sottoposto, i giudici della Suprema Corte arrivano alla conclusione, dopo aver esaminato gli atti del procedimento di primo grado, che le modalità di svolgimento di tale giudizio erano chiaramente rivelatrici di una implicita, ma inequivoca scelta, in favore del rito ordinario, da parte del giudice di primo grado con la conseguenza che il provvedimento decisorio presentava, coerentemente, non solo la forma ma anche la sostanza di una sentenza, come tale appellabile secondo le regole generali.
a cura di Silvia Ammannati